CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTE – CQC
La norma che disciplina la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di alcuni veicoli adibiti al trasporto di passeggeri e di merci, ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo.
La sopraccitata direttiva ha introdotto, per i conducenti che effettuano trasporti professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, la carta di qualificazione del conducente, denominata CQC.
La CQC può qualificare i conducenti per la guida professionale di veicoli adibiti al trasporto di persone, di merci, o ad entrambi.
CONDUCENTI ESENTATI DALL’OBBLIGO DI POSSEDERE LA CQC
La carta di qualificazione del conducente non è richiesta per i conducenti dei:
– veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
– veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o messi a loro disposizione;
– veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
– veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
– veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
– veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
– veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.
NOTA BENE:
Le ultime due esenzioni, riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, non si applicano nel caso in cui il conducente del veicolo risulta assunto alla dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista; in tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo venga effettuata a carattere professionale.
Non sono esentati dall’obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, sia che si tratti di attività esercitata in conto proprio che di attività per conto terzi.
CONDUCENTI AVENTI DIRITTO ALLA CQC PER DOCUMENTAZIONE
Possono ottenere la CQC per documentazione i conducenti:
• i titolari di patenti di guida rilasciata in Italia:
– di categoria D o D+E, e del CAP di tipo KD, rilasciati non oltre la data del 9 settembre 2008;
– di categoria C o C+E, rilasciate non oltre la data del 9 settembre 2009.
• I conducenti, dipendenti con la qualifica di autista da un’impresa avente sede in Italia, titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, equivalente:
– alle patenti di guida di categoria D o D+E e di certificato di abilitazione professionale corrispondente al CAP di tipo KD, eventualmente integrate da idonea certificazione professionale, conseguite entro la data del 9 settembre 2008;
– alle patenti di guida di categoria C o C+E, conseguite entro la data del 9 settembre 2009.
In tutti i casi su esposti, l’ultimo termine utile per richiedere il rilascio della CQC per documentazione è la data del:
• 9 settembre 2013, se la CQC richiesta abilita al trasporto di persone;
• 9 settembre 2014, se la CQC richiesta abilita al trasporto di cose.
La CQC non può essere rilasciata qualora sia esibita una patente con validità scaduta.
TITOLO NECESSARIO PER ESERCITARE ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTO PROFESSIONALE IN ITALIA
La disciplina comunitaria è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (e successive modifiche ed integrazioni) che ha anche lo scopo di coordinare la suddetta direttiva con il sistema della patente a punti.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni nazionali in esame si deve fare riferimento alla patente posseduta, distinguendo se la stessa sia italiana, rilasciata da altro Stato comunitario o da paese terzo.
Pertanto ai fini dello svolgimento dell’attività dell’autotrasporto professionale in Italia:
SE LA PATENTE E’ ITALIANA (conseguita entro le predette date) E’ NECESSARIO ESSERE TITOLARE DI CQC ITALIANA;
SE LA PATENTE E’ EXTRACOMUNITARIA (conseguita entro le predette date) E SI E’ ASSUNTI CON LA QUALIFICA DI AUTISTA presso una ditta italiana, E’ NECESSARIO ESSERE TITOLARI DI CQC ITALIANA; si rende noto che il conducente, residente in Italia, titolare di patente extracomunitaria rilasciata da uno Stato con cui esistono i rapporti di reciprocità, deve prima procedere alla conversione della patente extracomunitaria in patente italiana e soltanto successivamente potrà ottenere il rilascio della CQC italiana per documentazione (v. paragr. 3.4 lettera B della circ. del 22.10.2010 prot. n° 85349/08.03).
SE LA PATENTE E’ COMUNITARIA è possibile esercitare in Italia attività di autotrasporto con la patente rilasciata da altro stato comunitario purché la stessa (di categoria D1, D1+E, D o D+E, ) sia stata conseguita entro la data del 9/9/2008 per il trasporto persone ed entro la data del 9/9/2009 per il trasporto di cose (se di categoria C1, C1+E, C o C+E) oppure sia stato assolto l’obbligo di qualificazione iniziale e/o formazione periodica (codice comunitario 95 apposto sulla patente di guida o titolo comprovante tale qualificazione).
LA CQC ITALIANA NON PUÒ ESSERE RILASCIATA A:
Titolare di patente comunitaria rilasciata da altro stato membro UE o da stato appartenente allo SEE; il titolare di patente comunitaria che vuole beneficiare della disciplina di cui all’art. 126 bis deve convertire o riconoscere la patente posseduta in patente italiana.
Titolare di patente extracomunitaria rilasciata da uno Stato con cui non esistono rapporti di reciprocità che abbia acquisito la residenza in Italia da oltre un anno;
Al titolare di patente extracomunitaria che non sia assunto con la qualifica di autista.
Disposizioni per i titolari di CQC ITALIANA E PATENTE EXTRACOMUNITARIA NON CONVERTIBILE IN PATENTE ITALIANA visita il seguente collegamento link